LEGGE REGIONALE N. 22 DEL
9-05-1997
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Il Consiglio
Regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 10 (Modifica dell' articolo 15 della lr 28/ 1993 e successive modifiche ed integrazioni) 1. L' articolo 15 della lr 28/ 1993 e successive modifiche ed integrazioni č sostituito dal seguente: " Art. 15. (Agevolazioni per i lavoratori disabili) 1. Ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), la Regione Piemonte provvede ad un rimborso al datore di lavoro interessato delle trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilitā di impiego dei non vedenti e della fornitura di strumenti adeguati all' espletamento delle mansioni di centralinista telefonico. 2. Al datore di lavoro che impiega lavoratori con handicap fisico motorio in modo tale da consentire loro di esprimere una capacitā lavorativa piena al pari degli altri lavoratori, viene riconosciuto un rimborso delle spese affrontate rispettivamente per: a) l' adeguamento del posto di lavoro; b) l' eliminazione delle barriere architettoniche; c) la dotazione degli eventuali ausili necessari per il raggiungimento della piena capacitā lavorativa. 3. I rimborsi non possono superare nel loro ammontare complessivo la somma di lire 25 milioni lordi e saranno erogati su presentazione di copia autentica dei documenti giustificativi comprovanti le relative spese".
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