LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 9-05-1997
REGIONE PIEMONTE

Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993,
n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l' occupazione
mediante la promozione e il sostegno di nuove
iniziative imprenditoriali e per l' inserimento in nuovi
posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) e
successive modifiche ed integrazioni

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 19
del 14 maggio 1997

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:

ARTICOLO 10

 (Modifica dell' articolo 15 della lr 28/ 1993
e successive modifiche ed integrazioni)
 1.  L' articolo 15 della lr 28/ 1993 e successive
modifiche ed integrazioni č  sostituito dal seguente:
  " Art.  15.  (Agevolazioni per i lavoratori disabili)
  1.  Ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 marzo
1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del
collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro
dei centralinisti non vedenti), la Regione Piemonte
provvede ad un rimborso al datore di lavoro
interessato delle trasformazioni tecniche
dei centralini finalizzate alla possibilitā  di impiego dei
non vedenti e della fornitura di strumenti adeguati
all' espletamento delle mansioni di centralinista
telefonico.
  2.  Al datore di lavoro che impiega lavoratori con
handicap fisico motorio in modo tale da consentire
loro di esprimere una capacitā  lavorativa piena al
pari degli altri lavoratori, viene riconosciuto un
rimborso delle spese affrontate rispettivamente per:
  a) l' adeguamento del posto di lavoro;
  b) l' eliminazione delle barriere architettoniche;
  c) la dotazione degli eventuali ausili necessari
per il raggiungimento della piena capacitā  lavorativa.
  3.  I rimborsi non possono superare nel loro ammontare
complessivo la somma di lire 25 milioni
lordi e saranno erogati su presentazione di copia
autentica dei documenti giustificativi comprovanti le
relative spese".

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 28 del 1993 Articolo 15

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 113 del 1985 Articolo 8

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